Avvocato Domenico Esposito
 


PROCEDURA SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

Scegliere di separarsi consensualmente senza dubbio la via più celere e meno costosa al termine di un rapporto matrimoniale.

Nella separazione consensuale i coniugi trovano un accordo che manifestano avanti al tribunale competente.

La fase di accordo coinvolge i coniugi e quasi sempre i legali o il legale che li patrocinia. Detta fase può rivelarsi breve o anche lunga e complicata, a seconda delle questioni da trattare, dell'interesse dei coniugi di addivenire velocemente alla separazione e di molti altri fattori.

Dopo questa prima fase, l'avvocato forma un ricorso che i coniugi sottoscrivono.

Il ricorso viene presentato in Tribunale, il presidente fissa la data dell'udienza e i coniugi si presenteranno con l'avvocato o gli avvocati che li difendono davanti allo stesso presidente o al giudice delegato.

Nel corso di tale udienza il presidente esperisce il tentativo di conciliazione dei coniugi, che riesce raramente.

L'ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.

L'attività demandata dalla legge al tribunale é quella di effettare un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente in materia, con particolare attenzione all'affidamento e al mantenimento della prole.

Vi sono in altre parole alcuni requisiti minimi che sono previsti dalla legge o sono stati individuati dalla giurisprudenza che vano al di là dell'accordo delle parti e il cui manato rispetto implica l'impossibilità di omologare la separazione, cioé di renderla effettiva.

Per ottenere una separazione consensuale, dal deposito del ricorso occorrono circa 2-4 mesi.

Nella separazione giudiziale i coniugi non concordano sul contenuto del ricorso ma sostengono posizioni contrastanti.

In questo caso, uno degli avvocati forma il ricorso e le parti si presentano davanti al presidente del tribunale che emette di solito alla prima udienza i provvedimenti provvisori che regoleranno l'assegnazione della casa coniugale, l'affido dei figli, il collocamento degli stessi e i tempi e le modalità di relazione dei medesimi con i genitori nonché ogni altra questione riguardante la separazione coniugale.

Anche nella separazione giudiziale il presidente tenta la conciliazione tra i coniugi che, se non riesce, implica l'instaurarsi di una lite giudiziale, regolata dalle ordinarie norme sul processo civile.

Solo nella separazione giudiziale vi é la possibilità dell'addebito della separazione, che deve essere appositamente richiesto e che viene dichiarato in capo al coniuge che ha tenuto un comportamento incompatibile con i doveri che derivano dal matrimonio.

I comportamenti che che possono portare all'addebito di una separazione sono ovviamente le violenze domestiche o i reati di un coniuge nei confronti dell'altro (che in alcuni casi rendono ammissibile anche il divorzio immediato), il rapporto extraconiugale che renda insostenibile la vita coniugale e/o crei scandalo, le vessazioni psicologiche, il rifiuto dell'atto sessuale, l'estrema gelosia, ecc.

La procedura di separazione consensuale termina con una sentenza che può essere impugnata con i mezzi di qualsiasi altra causa civile.

Per quanto riguarda il divorzio, può essere congiunto (vedasi quanto sopra relativamente alla separazione consensuale), procedura che ermette di risparmiare notevolmente in termini di tempo e di denaro oppure contenzioso.

Le procedure sono simili a quelle della separazione, salvo che per l'addebito, dichiarabile solo in fase di separazione.

Il ricorso per divorzio può essere presentato quando sono trascorsi tre anni dalla avvenuta separazione e deve contenere praticamente le stesse indicazioni necessarie al ricorso per separazione.